Con Sentenza n.263 pubblicata il 10 settembre 2021, il Tar Friuli Venezia Giulia ha dichiarato inammissibile il ricorso collettivo che chiedeva l'annullamento, previa sospensione cautelare, di una determinazione e 42 atti del Direttore del Dipartimento di Prevenzione nei confronti di oltre 200 operatori sanitari non in regola con l'obbligo vaccinale previsto dal decreto legge 44/2021 convertito in legge 76/2021.
In particolare, il TAR Friulano rileva che "trattasi di un contenzioso “seriale” instaurato dal medesimo difensore presso tutti i Tar nazionali e che la stessa questione di inammissibilità è stata puntualmente prospettata dal Tar Brescia, nell’ordinanza di presa d’atto della rinuncia all’istanza cautelare, ai fini della decisione sulle spese: “non paiono sussistere, in specie, i presupposti per l’ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, atteso che -a fronte di una generica ed indimostrata dichiarazione di appartenenza dei ricorrenti alle categorie professionali previste dal nominato articolo 4 del DL 44/2021- gli stessi non sono singolarmente qualificati né rispetto alle distinte categorie professionali contemplate dalla norma (tra loro non omogenee sotto il profilo della tipologia di rapporto di lavoro e, quindi, della normativa applicabile all’esito dell’iter in questione), né quali destinatari di specifici atti (risultando depositate in giudizio pressoché esclusivamente le note prestampate standard predisposte dalle amministrazioni resistenti, senza alcuna indicazione del soggetto che le ha ricevute né degli estremi di trasmissione), e che tali carenze precludono qualsiasi accertamento sulla sussistenza delle condizioni dell’azione e sulla tempestività del gravame” (Tar Lombardia – Brescia, 16 luglio 2021, n. 2020).
Inoltre, si ribadisce che "il ricorso cumulativo rappresenta deroga alla regola generale" ed "è consentito qualora tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un unico ricorso".
Nel caso esaminato, il Collegio friulano non rileva "identità delle posizioni soggettive sostanziali" poiché "non vi è omogeneità di qualifica professionale, tipologia – pubblica o privata – del datore di lavoro, natura– subordinata o autonoma – dell’attività professionale svolta".
Peraltro, si segnala che non c'è omogeità "rispetto all’iter accertativo di cui all’art. 4 del d.l. 44 del 2021".
Ulteriore disomogeneità si segnala in relazione alle posizioni processuali.
Infine "anche per quanto attiene al cumulo oggettivo, si riscontra la radicale mancanza dei requisiti richiesti. Gli atti impugnati differiscono tra loro non solo in quanto rivolti ciascuno ad un diverso destinatario, ma altresì in quanto formati nell’ambito di procedimenti autonomi e separati, da amministrazioni differenti e, come esposto al paragrafo che precede, per il loro collocarsi in fasi diverse dell’iter accertativo".
In conclusione, poiché non sussistono i presupposti del ricorso collettivo e cumulativo, "Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti a corrispondere alle amministrazioni resistenti le spese del presente giudizio, che si liquidano nella somma di € 2.500,00 oltre spese generali e accessori di legge in favore di ASFO e nella somma di € 2.500,00 oltre spese generali e accessori di legge in favore di ASUFC e ASUGI in solido".
SENTENZA INTEGRALE TAR FRIULI N.263-2021, pubblicata il 10 settembre 2021
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