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Tribunale di Milano: "No alla sospensione dell'OSS non vaccinato se può svolgere altra mansione"


La recente sentenza del Tribunale di Milano n.2135 pubblicata il 15 settembre 2021 si occupa del ricorso di una dipendente di una RSA sospesa dalla cooperativa a cui è legata con contratto di lavoro dipendente a causa della mancata vaccinazione Covid.

Il giudice, nella sentenza, si sofferma sul cosiddetto "obbligo di repechage" che incombe sul datore di lavoro. Si tratta dell'obbligo di verificare l'esistenza in azienda di posizioni lavorative alternative, astrattamente assegnabili al lavoratore, in modo da preservare la condizione occupazionale e retributiva del dipendente, ferma la compatibilità con la tutela della salubrità dell'ambiente di lavoro.

Solo se il datore di lavoro fornisce la prova dell'impossibilità di utilizzare il lavoratore in altra posizione di lavoro o in altre mansioni equivalenti o inferiori, in ultima ipotesi (cosiddetta "extrema ratio") può essere considerata la sospensione.

La mancata dimostrazione dell'impossibilità di ricollocare il dipendente in posizioni lavorative alternative ha determinato l'accoglimento del ricorso della lavoratrice e la condanna nei confronti del datore di lavoro a corrispondere, dalla data di sospensione, la dovuta retribuzione.



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